àˆ anzitutto necessario che una volta che venga presa tale decisione vi sia tempestività ed immediatezza, nel senso che la sanzione disciplinare non puಠessere irrogata oltre il termine eventualmente fissato dalla contrattazione collettiva o comunque ad una eccessiva distanza dalla contestazione e dal decorso del termine a difesa.
àˆ inoltre indispensabile che vi sia corrispondenza fra contestato e sanzionato, nel senso che il datore di lavoro non puಠsanzionare un fatto nuovo e diverso rispetto a quello originariamente contestato, nonchè proporzionalità fra sanzione applicata e gravità della condotta, nel senso che la sanzione deve essere proporzionata rispetto alla gravità dell’illecito.
Infine, non puಠmancare la motivazione del provvedimento disciplinare. Tale obbligo non èspressamente previsto dalla legge in caso di sanzioni conservative, mentre l’obbligo di motivazione delle sanzioni espulsive (licenziamento disciplinare) èimposto dall’articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
In tema di irrogazione della sanzione non esiste invece l’obbligo di parità di trattamento a carico del datore di lavoro. In particolare, qualora pi๠lavoratori abbiano commesso la medesima violazione non si puಠdesumere l’illegittimità della sanzione desumendola dalla circostanza che un determinato lavoratore sia stato punito con una sanzione pi๠grave rispetto a quella adottata nei confronti di altri che avevano commesso la medesima infrazione.