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Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per il Settore della Pesca

Anche per il settore della pesca èprevisto un ammortizzatore sociale importante, una cassa integrazione che riguarda i lavoratori del mare. Ne parla il ministero del lavoro citando un decreto molto importante. 

Quello che scrive il ministero di Poletti èquesto:

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L’articolo 1, comma 307, della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di Stabilità  2016), nell’ambito delle risorse del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016, ha destinato fino a 18 milioni di euro per il riconoscimento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per il Settore della Pesca. A seguito dell’emanazione del Decreto n. 1600069 del 05/08/2016, pertanto, nel limite di spesa di 18 milioni di euro, e fermo restando quanto disposto dal Decreto interministeriale del 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente per il settore della pesca puಠessere concesso o prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno.

Del decreto citato, l’articolo da considerare in modo puntuale èil secondo che spiega:

  1. la CIG èrogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore – di cui alla legge n. 142/2001 – delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;
  2. il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga non èriconosciuto agli armatori ed ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non èconfigurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato;
  3. il trattamento di integrazione salariale èriconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività  lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente;
  4. l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà  avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità  marittime. Saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli conclusi presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitino la propria attività . I singoli verbali di accordo dovranno riportare, su dichiarazione delle parti sociali, l’indicazione della clausola del minimo monetario garantito, ai fini dell’erogazione della prestazione da parte dell’INPS;
  5. essendo stato riscontrato dall’INPS, in sede di istruttoria delle istanze di CIG in deroga relative al 2015, un considerevole ricorso all’ammortizzatore sociale per i periodi complessivi superiori alle 360 giornate annue, si evidenzia la necessità  che le Capitanerie di Porto continuino ad assicurare costantemente, sull’intero territorio nazionale, i controlli sull’effettiva sospensione dell’attività  lavorativa da parte degli armatori e delle relative maestranze, durante il periodo di fruizione della Cassa Integrazione in deroga,
  6. le istanze dovranno indicare il numero delle ore di effettiva sospensione per ogni lavoratore e dovranno essere presentate agli uffici INPS competenti per territorio entro e non oltre la data del 30 gennaio 2017;
  7. l’INPS, incaricato dell’ammissione ai trattamenti e dell’erogazione degli stessi, nei limiti delle risorse disponibili, provvederà  al pagamento diretto dei trattamenti di sostegno al reddito, secondo le modalità  di cui al successivo articolo 4.