La Suprema Corte, in particolare, nella suddetta sentenza ha sottolineato che l’articolo 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991 prevede l’obbligo del datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
A riguardo, infatti, la Cassazione ha precisato che la disciplina introdotta da tale decreto ha come obiettivo quello di semplificare il procedimento amministrativo che consente l’autorizzazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e non di alterare il complesso le garanzie previste dalla L. n. 223 del 1991 a tutela dei singoli lavoratori e delle Organizzazioni sindacali.
Per questo motivo, dunque, la Cassazione ha ribadito ancora una volta che il suddetto provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa risulta illegittimo nel caso in cui il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, i criteri utilizzati per l’individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi.
La Corte ha inoltre precisato che tale illegittimità puಠessere fatta valere dai lavoratori interessati anche davanti al giudice ordinario, al fine di ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.