Home » Cassa integrazione straordinaria e procedure concorsuali

Cassa integrazione straordinaria e procedure concorsuali

Il decreto 4 dicembre 2012 del ministero del Lavoro, in attuazione della legge n. 223/1991 come modificata dal decreto legge n. 83/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28/2013, individua i parametri oggettivi per l’autorizzazione della concessione della cassa integrazione straordinaria nei casi di sussistenza di prospettive per la ripresa dell’attività  o per la salvaguardia dei livelli di occupazione, da applicare alle richieste di cassa integrazione straordinaria presentate dal 2 febbraio 2013 in riferimento alle ipotesi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.


In particolare, i casi in cui la cassa integrazione puಠessere concessa sono sostanzialmente due: sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività ; sussistenza della salvaguardia dei livelli di occupazione, anche parziale.

Per quanto riguarda il primo caso, in particolare, il decreto stabilisce che occorre tener conto dei seguenti parametri: l’adozione di misure da parte del responsabile della procedura concorsuale volte all’attivazione di azioni finalizzate alla prosecuzione dell’attività  aziendale o alla ripresa dell’attività  stessa; manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi, consistenti in proposte di cessione o di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa; tavoli, in sede governativa o regionale, volti ad individuare soluzioni finalizzate alla continuazione o alla ripresa dell’attività , anche mediante la cessione o l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.

Per quanto riguarda il secondo caso, invece, il decreto stabilisce che deve tenersi conto, in aggiunta ai precedenti parametri indicati per la prima ipotesi, anche dei seguenti ulteriori parametri oggettivi: l’esistenza di piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; la stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; l’esistenza di piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi interprofessionali e dalle agenzie per il lavoro.