In particolare, i casi in cui la cassa integrazione puಠessere concessa sono sostanzialmente due: sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività ; sussistenza della salvaguardia dei livelli di occupazione, anche parziale.
Per quanto riguarda il primo caso, in particolare, il decreto stabilisce che occorre tener conto dei seguenti parametri: l’adozione di misure da parte del responsabile della procedura concorsuale volte all’attivazione di azioni finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla ripresa dell’attività stessa; manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi, consistenti in proposte di cessione o di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa; tavoli, in sede governativa o regionale, volti ad individuare soluzioni finalizzate alla continuazione o alla ripresa dell’attività , anche mediante la cessione o l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.
Per quanto riguarda il secondo caso, invece, il decreto stabilisce che deve tenersi conto, in aggiunta ai precedenti parametri indicati per la prima ipotesi, anche dei seguenti ulteriori parametri oggettivi: l’esistenza di piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; la stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; l’esistenza di piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi interprofessionali e dalle agenzie per il lavoro.