I voucher per il lavoro accessorio sono stati fraintesi per cui il consiglio dei ministri ha deciso di modificarne l’uso e la sostanza attraverso una modifica del Jobs Act. Ecco il comunicato del ministero del lavoro.Â
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato oggi, in via preliminare, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act.
In particolare, sul Decreto legislativo n. 81 del 2015, le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono essenzialmente due. La prima punta a garantirne la piena tracciabilità , mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente. La seconda modifica, esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.
Il commento del Ministro Poletti, a conclusione del Consiglio dei Ministri, èstato chiaro:
“La misura che consente una piena tracciabilità dei voucher, conferma il nostro impegno a combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e a colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese”.
A seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, i committenti – imprenditori non agricoli o professionisti – che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, saranno obbligati a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione stessa. I committenti imprenditori agricoli saranno tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità , i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 7 giorni.
Il comunicato prosegue spiegando che l’attività di modifica sarà affiancata da un incremento delle attività di vigilanza.