In tema di requisiti per svolgere tale professione, occorre distinguere a seconda che si tratti di un soggetto fisico esterno al condominio stesso, di un condomino o di una società .
Per quanto riguarda le persone fisiche, in particolare, per poter svolgere tale attività occorre avere il godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a due anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere stati interdetti o inabilitati; non essere stati inseriti nell’elenco dei protesti cambiari; aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli ultimi due requisiti non sono necessari nel caso in cui sia stata svolta attività di amministratore di condominio nel corso dei tre anni precedenti l’entrata in vigore della riforma, mentre resta salvo l’obbligo di formazione periodica.
Nel caso in cui l’attività di amministratore di condominio venga svolta da un condomino dello stabile, i requisiti necessari sono gli stessi descritti per gli amministratori professionali, tuttavia anche in questo caso non ènecessario essere in possesso dei requisiti descritti negli ultimi due punti, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria e aver frequentato un corso di formazione, inoltre non èrichiesto neanche lo svolgimento di attività periodica di formazione.
Per quanto riguarda le società , infine, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione di condominio.