La CIGSÂ per le aree di crisi industriale complessa èstata ridefinita ultimamente anche attraverso una circolare che ha dato indicazioni operative. Ecco allora quello che ha scritto il ministero e qualche dettaglio sugli ambiti d’applicazione.
 Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, entrato in vigore l’8.10.2016, ha introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Con la Circolare n. 38 del 14.10.2016 si forniscono le prime indicazione operative e i chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e ai criteri necessari per beneficiare del trattamento.
Nella circolare èspiegato l’ambito applicativo della legge:
Il novellato disposto dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, comma 11-bis, definisce l’ambito di applicazione peculiare dell’istituto, disponendo che possono beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria esclusivamente le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto n.185 del 24 settembre 2016, ai sensi dell’art. 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico, le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data del 08.10.2016 sono le seguenti:
Definito questo aspetto di portata territoriale, la norma ribadisce che si tratta di un intervento di integrazione salariale straordinaria e, quindi, destinato ai lavoratori e alle imprese che abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, come disciplinati dagli articoli 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015.