Si sente di nuovo parlare della clausola di salvaguardia e dell’applicazione della stessa ad un caso particolare, quello che vede coinvolta la banca BNL-BNP Paribas, la Scai Service e l’Italarchivi di Pratica di Mare a Pomezia. Approfittiamo del fatto di cronaca per ribadire un concetto importante negli appalti.Â
Cosa èsuccesso all’archivio BNL di Pratica di Mare
All’archivio dell’istituto di credito lavorano per una ditta che aveva ottenuto l’appalto del servizio di archiviazione, 54 persone. La ditta era la Scai Service che perಠadesso ha perso il nuovo appalto passato nelle mani di Italarchivi. I 54 dipendenti che – a detta della rappresentanza sindacale – rispondevano direttamente all’istituto di credito, sono stati mandati a casa. Non èstata applicata la clausola di salvaguardia valida negli appalti.
Italarchivi ha spiegato di poterlo fare perchè il suo servizio èdiscontinuo rispetto a quello di Scai Service e fornito in outsourcing. I lavoratori perಠhanno deciso ugualmente di rivolgersi al giudice per ottenere l’assunzione da parte dell’istituto di credito dimostrando la loro condizione lavorativa precedente.
BNL-BNP ha proposto loro un contratto a tutele crescenti a patto di non rivendicare pi๠qualcosa dall’istituto di credito, ha quindi chiesto di rinunciare alla causa al fine di completare l’assunzione.
Cosa prevede la clausola di salvaguardia (da Wikipedia)
Nell’ordinamento italiano, il contratto aziendale non èsigibile per via giudiziaria dalle parti sociali. Salvo diversa indicazione in un accordo fra sindacati con vecchi e nuovi proprietari dell’impresa, il contratto aziendale diviene non applicabile in caso di modifica della titolarità dell’azienda (per fusione, acquisizione, cessione di ramo), anche se si tratta di cambio formale riconducibile in sostanza al medesimo datore. In particolare, il personale esternalizzato perde eventuali superminimi individuali e collettivi.
Questo accordo èdetto clausola di salvaguardia sociale, e puಠprevedere la sola conservazione dei posti lavoro (clausola di salvaguardia occupazionale) ovvero anche la continuità del precedente contratto aziendale (clausola di salvaguardia contrattuale).