La rivalutazione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti, ricordiamo, ha lo scopo di assicurare un’adeguamento al costo della vita della quota accantonata durante l’anno, quindi non soggetta alla rivalutazione annua che viene applicata al 31 dicembre di ogni anno.
In particolare, la rivalutazione su base annua avviene mediante l’applicazione di un tasso fisso pari all’1,50% annuo e di un tasso in misura variabile pari al 75,00% dell’aumento dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. La rivalutazione della quota di Tfr in caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno viene invece rivalutata mediane l’applicazione di un tasso fisso pari all’1,50% annuo e del coefficiente mensile corrispondente al periodo in cui èstato risolto il contratto di lavoro.
Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, èdisciplinato dall’art. 2120 del codice civile, il quale al primo comma prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.