Tale coefficiente, ricordiamo, interessa i lavoratori che hanno sottoscritto un rapporto di lavoro subordinato per il quale èprevisto il diritto al TFR e che hanno interrotto in via definitiva lo svolgimento della prestazione lavorativa, per qualunque causa, nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 14 febbraio 2013.
La rivalutazione della quota accantonata dal lavoratore a titolo di TFR, ricordiamo, avviene al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso fisso pari all’1,50% annuo e un tasso in misura variabile pari al 75,00% dell’aumento dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Questo garantisce al lavoratore un’adeguamento di tale somma di denaro all’aumento del costo della vita rilevato dall’Istat nel periodo di riferimento.
Onde evitare una penalizzazione per coloro che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, e quindi prima che sia stata calcolata e applicata la rivalutazione per il periodo di riferimento, ogni mese viene indicato un coefficiente di rivalutazione del tfr su base mensile, in modo tale da garantire un’adeguamento all’aumento del costo della vita relativamente alla somma di denaro accantonata dal 1° gennaio al giorno dell’anno in cui si verifica l’interruzione in via definitiva del rapporto di lavoro.
In tal caso la rivalutazione avviene mediante l’applicazione di un tasso fisso dell’1,50% e del coefficiente mensile corrispondente al periodo in cui èavvenuta l’interruzione del rapporto di lavoro.