Per il mese di dicembre 2012 èstato fissato un tasso di rivalutazione del 2,961538%. Questo significa quindi che per coloro che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2012, la quota accantonata dal 1° gennaio 2012 fino al giorno della cessazione deve essere rivalutata applicando tale coefficiente e un tasso fisso dell’1,50%.
Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, èuna somma di denaro che, in forza di quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile, deve essere corrisposta al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale diritto sussiste indipendentemente dalle cause che hanno determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo riconosciuto anche in caso di licenziamento per giusta causa. Il pagamento deve avvenire al momento dello scioglimento del contratto, oppure entro un termine massimo stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
A favore del lavoratore dipendente del settore privato èriconosciuta la possibilità di chiedere un anticipo del TFR fino ad un massimo del 70% della somma accantonata. Per poter avanzare tale richiesta ènecessario che il lavoratore vanti almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e che l’anticipo venga chiesto per poter sostenere delle spese “urgenti”, come ad esempio spese sanitarie o spese per l’acquisto della prima casa, che dovranno essere opportunamente documentate.