La rivalutazione del trattamento di fine rapporto su base mensile, ricordiamo, serve a garantire al lavoratore dipendente una rivalutazione della quota di TFR accantonata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La rivalutazione delle somme accantonate a titolo di TFR, infatti, viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno attraverso l’applicazione di un tasso fisso pari all’1,50% annuo e di un tasso in misura variabile pari al 75,00% dell’aumento dell’indice di rivalutazione dei prezzi al consumo Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Pertanto, in assenza di un coefficiente di rivalutazione mensile, il lavoratore dipendente che termina il suo rapporto di lavoro durante l’anno risulterebbe danneggiato in quanto la somma maturata durante l’anno in corso non verrebbe adeguata all’aumento del costo della vita.
Per evitare tale pregiudizio, dunque, in caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno, la quota maturata dal 1° gennaio al giorno della cessazione del rapporto di lavoro viene rivalutata applicando il tasso fisso dell’1,50% e il tasso in misura variabile determinato di mese in mese.