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Coesistenza due contratti di lavoro part-time

Il contratto di lavoro part-time si differenzia esclusivamente per il minor numero di ore che un lavoratore èchiamato a svolgere, mentre per quanto riguarda diritti e doveri non esiste alcuna differenza tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno.

Il part-time puಠessere orizzontale (quando il numero di ore giornaliere lavorate èinferiore rispetto a quelle svolte da un lavoratore full-time), verticale (quando il numero di giorni alla settimana in cui si svolge la prestazione lavorativa èinferiore rispetto a quello svolto dai lavoratori a tempo pieno) o misto (quando la differenza rispetto al full-time riguarda sia le ore giornaliere che il numero di giorni alla settimana).


In tema di contratti di lavoro part-time, la legge non vieta al singolo lavoratore di stipulare contemporaneamente due diversi contratti di lavoro a tempo parziale con due diversi datori di lavoro, perchè non vengano violate altre norme di legge.

La normativa attualmente vigente, infatti, prevede che ciascun lavoratore non possa svolgere la sua prestazione lavorativa per oltre 40 ore settimanali, a cui èpossibile aggiungere fino ad un massimo di 8 ore di straordinario. Ne deriva quindi che la coesistenza di due rapporti di lavoro part-time èpossibile solo se sommando le ore dei due contratti non si supera tale limite.

E’ inoltre necessario verificare che la coesistenza dei due contratti non sia contraria ad altre disposizioni di legge, ad esempio all’art. 2105 c.c., secondo il quale il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, pertanto i due lavori non possono essere in concorrenza tra di loro. In questo caso si rischia un procedimento disciplinare e il licenziamento.