L’introduzione delle nuove tecnologie, lo sviluppo del giornalismo on line, il potere dei blog, stanno mutando profondamente la professione del giornalista e anche la normativa relativa a questo lavoro deve adattarsi.
Innanzitutto dobbiamo citare la legge 69 del 1963; èinfatti questa, la norma generale che regola l’accesso all’Albo dei giornalisti. La normativa èdivisa in due parti una relativa ai professionisti e una relativa ai pubblicisti.
La differenza tra i due èche mentre il giornalista professionista esercita questa professione come esclusiva, il pubblicista pratica il giornalismo come forma di lavoro secondaria, cioèpuಠottenere guadagni anche svolgendo altre attività .
Per potersi iscrivere all’Albo dei giornalisti professionisti le caratteristiche richieste sono: età non inferiore ai 21 anni, iscrizione all’albo dei praticanti, 18 mesi di praticantato e esito favorevole alla prova di idoneità .
Per ciಠche riguarda l’accesso al registro dei praticanti bisogna aver compiuto 18 anni, aver superato una prova di cultura generale ed essere in possesso di un titolo di istruzione non inferiore alla scuola media superiore (quest’ultima clausola èstata aggiunta abbastanza di recente). Per entrare a far parte dell’elenco dei giornalisti pubblicisti occorre invece aver svolto l’attività di pubblicista per almeno due anni con regolare retribuzione.
Oggi si puಠaccedere alla professione di giornalista anche tramite apposite scuole, riconosciute dall’ordine dei giornalisti, che danno la possibilità di svolgere un’attività pratica e di avere una formazione completa. I corsi durano circa due anni e al loro termine si èammessi all’esame tradizionale per iscriversi all’elenco dei professionisti. L’esame si suddivide in due momenti, una prova scritta e una orale; solo coloro che avranno superato con successo la prova scritta potranno accedere alla fase successiva.
Per le persone che scrivono, invece, tramite internet e vogliono comunque vedere riconosciuta la loro attività ènecessario che il sito per il quale lavorano sia registrato presso il Tribunale Civile della città dove il portale ha sede e che il direttore sia iscritto all’ODG.
Gli aggiornamenti rispetto le nuove forme di giornalismo on line sono contenuti nella legge 62 del 2001.