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Domanda Disoccupazione

AGGIORNAMENTI

L’indennità  di disoccupazione dal 1 gennaio 2008, verrà  corrisposta fino ad 8 mesi mentre agli ultracinquantenni verrà  corrisposta per 12 mese. L’importo dell’indennità  èpari al 60% della retribuzione dell’ultimo stipendio percepito per i primi 6 mesi, dal 7° mese passerà  al 50%, mentre per i restanti mesi la percentuale sarà  del 40% .

DISOCCUPAZIONE:

L’ndennità  di disoccupazione spetta a tutti quei lavoratori qualificati che abbiano concluso un rapporto di lavoro non per volontà  propria, cioèèrivolta a tutti coloro che sono stati licenziati per molteplici motivi e non per dimissioni volontarie (tranne nel caso in cui le dimissioni siano state rassegnate per gravi cause: molestie sessuali, mancato pagamento delle retribuzioni etc…).
Dal marzo del 2005 la disoccupazione spetta anche a tutti quei lavoratori che sono stati sospesi temporaneamente dall’impresa per cause non dipendenti dal datore di lavoro.


DISOCCUPAZIONE ordinaria
:

Il lavoratore che ha lavorato (naturalmente in regola) per almeno un anno negli ultimi due anni, cioèdeve far valere una contribuzione di 52 settimane e un’iscrizione all’INPS di almeno 2 anni, puಠpresentare domanda presso l’INPS territorialmente competente o ad un patronato (gratuito il servizio).I modelli sono disponibili sul sito www.inps.it sezione “moduli”.

Faccio un es.: Giorgia ha iniziato a lavorare nel gennaio 2000, qualifica di commessa qualificata, conclude il rapporto nel gennaio 2001, riprende un nuovo lavoro nel giugno 2004 conclude nel dicembre 2004, riprende nell’aprile 2005 conclude nel gen. 06, da gen 06 conclude a mag.06, presenta la domanda di disoccupazione e ne ha tutto il diritto, perchè:

da gen. 00 a gen. 01 (1 anno di contribuzione)
da giu. 04 a dic. 04 (6 mesi di contribuzione)
da apr. 05 a gen. 06 ( 9 mesi di contribuzione)
da gen. 06 a mag. 06 (4 mesi di contribuzione) tornando indietro di due anni, da maggio 06 a maggio 04 Giorgia ha lavorato 6 + 9 + 4 mesi, (totale 13 mesi , ma avendo iniziato a lavorare nel 00 fino al 01, ha un iscrizione contributiva all’INPS di 1 anno + 13 mesi, totale 2 anni e 1 mese di iscrizione, di cui 1 anno nell’ultimo negli ultimi due (13 mesi).


La domanda dovrà  essere presentata all’INPS entro 68 gg dalla data del licenziamento e dovranno essere allegati i seguenti Modd:

– Mod. DS 22 (compilato dall’ultimo datore di lavoro)

– Attestato d’iscrizione nelle liste dei disoccupati presso l’Agenzia per l’impiego (ex uff. collocamento)

– Richiesta di detrazioni IRPEF

Meglio presentarla subito entro i primi 7 gg dalla data di licenziamento, in questo modo l’indennità  decorre dall’8° giorno dalla data del licenziamento, se la domanda viene presentata oltre i 7 gg l’indennità  decorre dopo 5 gg dalla presentazione della stessa.

L’indennità  di disoccupazione ordinaria fino al 31/12/06, viene corrisposta per 7 mesi a tutti i lavoratori fino ai 49 anni, dai 50 in poi viene corrisposta per 10 mesi.

L’INPS paga direttamente con un assegno e l’indennità  ècorrisposta nel seguente modo:
lavoratori con età  inferiore ai 50 anni: 50% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti il licenziamento per 6 mesi, 40% 1 mese.

Lavoratori dai 50 anni in su 50% della retribuzione per i primi 6 mesi, 40% per 3 mesi, 30% per un mese.

Ai lavoratori sospesi spettano massimo 65 giornate di indennità .
In ogni caso l’indennità  di disoccupazione si interrompe nel momento in cui il lavoratore viene avviato al lavoro.

DISOCCUPAZIONE con requisiti ridotti:

Possono inoltrare domanda di disoccupazione con requisiti ridotti, all’INPS, tutti quei lavoratori che pur avendo 2 anni di contribuzione nell’arco della vita lavorativa, non arrivano alle 52 settimane (cioèun anno di lavoro) negli ultimi due anni; ma che hanno lavorato almeno 78 giorni (comprese le domeniche, le festività  e i gg di malattia e maternità ) nell’anno precedente.

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di cui si richiede la disoccupazione.

Spetta sempre ai lavoratori licenziati e non dimissionari.

Spetta nella misura massima del 30% della retribuzione media giornaliera.

Spetta per massimo 156 giornate. (una persona che ha lavorato 80 gg nell’anno precedente, prenderà  l’indennità  pari a 80 gg, 100 gg indennità  pari a 100 gg lavorativi, fino ad un massimo di 156 giornate di indennità ).