La legge in materia di lavoro e di diritti dei lavoratori riconosce a tutti i lavoratori dipendenti, esclusi perಠtutti quelli che sono in periodo di prova, un periodo di congedo. In particolare la norma stabilisce strettamente il periodo del congedo che spetta sia agli operai, sia agli impiegati in 15 giorni consecutivi di calendario.
Sono quindi comprese all’interno di suddetto periodo le giornate di sabato, di domenica e delle festività infrasettimanali cadenti nel periodo.
Il periodo di congedo del lavoratore inizia a decorrere dal giorno della data del matrimonio. Ci sono alcune differenze a seconda dei lavori, infatti alcuni Ccnl fissano la decorrenza dal terzo giorno antecedente la data di celebrazione del matrimonio, mentre altri prevedono date diverse.
Il congedo deve essere fruito entro 30 giorni dalla celebrazione. Non occorre quindi richiederlo al momento delle nozze ed èpossibile differirlo. C’èperಠun caso di legge che consente di spostarlo ulteriormente: specificatamente ci si riferisce a gravi motivi aziendali che non ne consentano l’immediato godimento.
Il lavoratore nel periodo di congedo matrimoniale èconsiderato a tutti gli effetti in attività di servizio. Questo significa che esso percepisce la normale retribuzione.
Il trattamento economico durante il congedo matrimoniale èquindi secondo la legge:
- in parte a carico dell’INPS nel caso in cui si tratti di operai del settore dell’industria e dell’artigianato; rimane a carico dell’ente nel caso di lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende del settore industria e artigianato; sempre a carico dell’istituto nazionale previdenza sociale nel caso in cui si tratti di lavoratori che per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio, cioènei casi di malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi
- totalmente a carico del datore di lavoro negli altri casi.
Il dipendente che intende godere del congedo matrimoniale deve presentare al proprio datore di lavoro una richiesta preventiva di congedo indicando in maniera specifica la data di celebrazione del matrimonio e del periodo complessivo del quale intende fruire. Il termine di preavviso èfissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro tra un minimo di 6 giorni fino ad un massimo di 15.
Il dipendente dovrà provvedere a consegnare all’azienda una copia del certificato di matrimonio entro 60 giorni dal suo rientro.