Per quanto riguarda il congedo obbligatorio, sebbene il datore di lavoro abbia l’obbligo di concederlo, esso viene riconosciuto al lavoratore solo dietro sua esplicita richiesta entro i primi cinque mesi di vita del bambino.
Per poter usufruire di tale giorno di congedo, dunque, il lavoratore deve informare il datore di lavoro, attraverso apposita comunicazione scritta (si veda “Fac-simile richiesta congedo di paternità obbligatorio“), del giorno in cui intende assentarsi, con un preavviso di almeno 15 giorni anche con riferimento alla data presunta del parto.
Per quanto riguarda invece il congedo di paternità facoltativo, il lavoratore deve inoltrare sempre una comunicazione scritta al datore di lavoro (si veda “Fac-simile richiesta congedo di paternità facoltativo“) informandolo dell’intenzione di usufruire di tale diritto, indicando anche i giorni, tuttavia in tal caso ènecessario allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalenti a quelli fruiti dal padre, con conseguente riduzione del congedo stesso.
Il congedo di paternità facoltativo, infatti, a differenza di quello obbligatorio, spetta al padre in alternativa alla madre, pertanto qualora questi intenda fruirne la madre dovrà ridurre il suo congedo di un numero equivalente di giorni. Anche il congedo facoltativo puಠessere richiesto entro i cinque mesi di vita del bambino.