A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012, con la quale èstato giudicato il caso di una lavoratrice che aveva goduto del congedo parentale frazionato, dal lunedଠal giovedà¬, rientrando a lavoro il venerdà¬, il giorno che precede il sabato e la domenica, ossia due giorni in cui questa non ètenuta a svolgere la sua prestazione lavorativa.
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Nonostante questo, tuttavia, il datore di lavoro aveva conteggiato come giorni di congedo parentale anche il sabato e la domenica, privando di fatto la lavoratrice di due dei giorni di congedo a cui ha diritto per legge.
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La Suprema Corte nella sua sentenza ha ribadito che il diritto al congedo parentale deriva dall’esigenza di garantire al genitore la possibilità di soddisfare i bisogni affettivi del bambino, ne deriva quindi che esso si configura come un diritto ad astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa e quindi non puಠriferirsi a giornate in cui tale prestazione non èdovuta, fatta eccezione per il caso in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale.
Nella stessa sentenza i giudici hanno inoltre ribadito che il periodo di congedo parentale si interrompe nel momento in cui la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere nel momento in cui questa riprende il periodo di astensione.