Al riguardo, in particolare, l’istituto di previdenza sociale ha spiegato che nel caso di parto plurimo non subisce alcuna variazione sia la durata del congedo di paternità obbligatorio che la durata del congedo di paternità facoltativo, sulla scia di quanto già previsto per l’astenzione obbligatoria della lavoratrice madre.
Il congedo di paternità obbligatorio, ricordiamo, èstato introdotto dalla riforma del lavoro (Legge 92/2012) e prevede il diritto per i lavoratori diventati padri a partire dal 1° gennaio 2013 di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa per un giorno entro i cinque mesi di vita del bambino. Per poter usufruire di tale diritto occorre richiedere il congedo di paternità al datore di lavoro tramite apposita lettera scritta (si veda “Fac-simile richiesta congedo di paternità obbligatorio“).
Il congedo di paternità facoltativo, invece, consiste nella possibilità concessa al padre lavoratore di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa per uno o due giorni. In tal caso, tuttavia, la possibilità di fruire di tale congedo èsubordinata alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni di congedo di maternità . Anche in questo caso ènecessaria esplicita richiesta del lavoratore (si veda “Fac-simile richiesta congedo di paternità facoltativo“), a cui deve essere allegata la dichiarazione della madre della decisione di non fruire di un equivalente numero di giorni di congedo di maternità .
In entrambi i casi i lavoratori hanno diritto al trattamento economico che sarebbe loro spettato se avessero normalmente svolto la loro prestazione lavorativa.