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Congedo di paternità  e parto gemellare

L’Inps con la circolare n. 40/2013 ha fornito alcune delucidazioni in merito alla fruizione del congedo di paternità  in caso di parto gemellare.

Al riguardo, in particolare, l’istituto di previdenza sociale ha spiegato che nel caso di parto plurimo non subisce alcuna variazione sia la durata del congedo di paternità  obbligatorio che la durata del congedo di paternità  facoltativo, sulla scia di quanto già  previsto per l’astenzione obbligatoria della lavoratrice madre.


Il congedo di paternità  obbligatorio, ricordiamo, èstato introdotto dalla riforma del lavoro (Legge 92/2012) e prevede il diritto per i lavoratori diventati padri a partire dal 1° gennaio 2013 di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa per un giorno entro i cinque mesi di vita del bambino. Per poter usufruire di tale diritto occorre richiedere il congedo di paternità  al datore di lavoro tramite apposita lettera scritta (si veda “Fac-simile richiesta congedo di paternità  obbligatorio“).

Il congedo di paternità  facoltativo, invece, consiste nella possibilità  concessa al padre lavoratore di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa per uno o due giorni. In tal caso, tuttavia, la possibilità  di fruire di tale congedo èsubordinata alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni di congedo di maternità . Anche in questo caso ènecessaria esplicita richiesta del lavoratore (si veda “Fac-simile richiesta congedo di paternità  facoltativo“), a cui deve essere allegata la dichiarazione della madre della decisione di non fruire di un equivalente numero di giorni di congedo di maternità .

In entrambi i casi i lavoratori hanno diritto al trattamento economico che sarebbe loro spettato se avessero normalmente svolto la loro prestazione lavorativa.