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Congedo di paternità  obbligatorio e facoltativo

La riforma del lavoro (Legge 92/2012) ha introdotto anche in Italia il congedo di paternità  obbligatorio, in virt๠del quale, per le nascite dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendendi che hanno avuto un figlio devono obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del bambino.

Il congedo obbligatorio di un giorno si affianca al congedo facoltativo di due giorni. Il termine per la fruizione, anche in questo caso, èdi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo non possono essere frazionati a ore, quindi devono essere fruiti per un’intera giornata.


In particolare, il congedo di paternità  obbligatorio èfruibile dal padre anche durante il congedo di maternità  della madre lavoratrice, quindi èprevisto in aggiunta ad esso. La fruizione del congedo facoltativo èinvece condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità , di conseguenza in tal caso ci sarà  un’anticipazione del termine finale di congedo della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Ciಠnon toglie che il congedo facoltativo sia fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Per entrambi i congedi al lavoratore padre èriconosciuta un’indennità  giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo di paternità  obbligatorio, inoltre, devono essere computati nell’anzianità  di servizio, pertanto sono rilevanti ai fini della tredicesima mensilità  e delle ferie. Dal punto di vista previdenziale, invece, i giorni fruiti per entrambi i congedi sono accreditati come contributi figurativi.

Per fruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il lavoratore padre deve inoltrare apposita comunicazione al suo datore di lavoro con un preavviso di almeno quindi giorni. In caso di congedo facoltativo, inoltre, deve essere allegata idonea documentazione che attesi la mancata fruizione del congedo di maternità  obbligatorio della madre per un numero corrispondente di giorni.