In caso di adozione internazionale, infatti, èprevisto il riconoscimento del congedo di maternità (per un periodo massimo di cinque mesi) affinchè la lavoratrice possa recarsi all’estero e svolgere tutte le pratiche necessarie per l’adozione, nonchè familiarizzare con il minore e sbrigare tutte le procedure burocratiche che precedono l’ingresso del bambino in Italia.
A riconoscere questo diritto èl’articolo 26 del decreto n. 151/2001, modificato dall’articolo 2 della legge 244/2007, il quale stabilisce che l’ente che gestisce la procedura di adozione deve certificare il periodo di permanenza all’estero della lavoratrice, documento che deve essere allegato alla domanda di indennità presentata dalla lavoratrice all’Inps.
Nel caso in cui, dopo che la lavoratrice si èrecata all’estero chiedendo il congedo di maternità e la relativa indennità , la pratica relativa all’adozione abbia esito negativo, ciಠnon va assolutamente ad intaccare il congedo di maternità riconosciuto in precedenza, in quanto se cosଠnon fosse la norma andrebbe evidentemente ad ostacolare il ricorso a questo tipo di adozione e quindi, di riflesso, ad intaccare la tutela dell’interesse del minore.