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Contratti a termine senza causale

La legge prevede che la possibilità  di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato solo in presenza di determinare circostanze espressamente previste dalla legge (art. 1, co. 1, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368) o dal contratto collettivo nazionale di riferimento, cosଠcome pure la legge prevede a carico del datore di lavoro l’obbligo di indicare sempre la motivazione per la quale èstato apposto un termine al contratto.

La stessa legge prevede perಠdelle eccezioni che consentono di stipulare un contratto a tempo determinato anche senza che sussistano specifiche ragioni tecniche, organizzative o sostitutive e senza la necessità  che tali motivazioni vengano indicate nel contratto.

PERIODO DI COMPORTO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Si tratta dei cosiddetti contratti a termine “acausali”, ossia per i quali non èprevisto alcun obbligo di motivazione. Anche in questo caso, tuttavia, la legge prevede che nel corso della durata del contratto il lavoratore a termine puಠessere licenziato solo per giusta causa o per giustificato motivo, altrimenti si configura l’ipotesi di licenziamento illegittimo che, una volta accertato in sede giudiziale, comporta l’obbligo del datore di lavoro di pagare al lavoratore un risarcimento pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata nel periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della scadenza del contratto.

DURATA MASSIMA CONTRATTO A TERMINE

Le eccezioni previste dalla legge riguardano specifiche categorie di lavoratori nei confronti dei quali risulta possibile stipulare contratti a termine senza obbligo di motivazione, ovvero:

lavoratori disabili, che possono essere assunti con contratto a termine in forza di una convenzione stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
lavoratori del settore del trasporto aereo o dei servizi aeroportuali (art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 368/2001);
lavoratori del settore delle poste (art. 2, co. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001);
lavoratori in mobilità  (art. 10, co. 6, D.Lgs. n. 368/2001);
lavoratori assunti per sostituire al dipendenti assenti per congedo di maternità  o paternità , congedo parentale o congedo per malattia del bambino;
dirigenti (art. 10, co. 4, D.Lgs. n. 368/2001);
lavoratori con contratto di inserimento.