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Apprendistato e somministrazione di lavoro

In virt๠dell’accordo siglato il 14 febbraio scorso tra le parti sociali del settore del lavoro tramite Agenzia, a breve il contratto di apprendistato potrà  essere stipulato anche in regime di somministrazione del lavoro, ossia a favore di un lavoratore assunto da un’agenzia del lavoro per prestare la sua attività  lavorativa presso soggetti terzi (detto anche apprendistato con pi๠utilizzatori).

In questo caso, tuttavia, sono previste alcune differenze rispetto al contratto di apprendistato tradizionale (detto anche apprendistato con unico utilizzatore).

NOVITà€ CONTRATTUALI GOVERNO MONTI

La prima di queste riguarda la durata del contratto. Per l’apprendistato con unico utilizzatore, infatti, la durata minima del contratto èfissata dal Contratto collettivo nazionale di riferimento, mentre nel caso dell’apprendistato con pi๠utilizzatori la durata minima non puಠessere inferiore a 12 mesi presso un unico utilizzatore. In caso di interruzione, infatti, l’Agenzia ètenuta a completare la prevista formazione trasversale corrispondendo al contempo una mensilità  retribuita. Sempre in caso di interruzione èinoltre prevista una tutela consistente in un’indennità  di disponibilità  erogata al netto dei contributi previdenziali per una durata pari a nove mesi dopo il primo anno di missione e a otto mesi dopo il secondo anno.

NOVITà€ LAVORO GOVERNO MONTI

Il piano formativo individuale dovrà  essere redatto attraverso una cooperazione tra l’Agenzia, il lavoratore e l’impresa utilizzatrice. La conformità  di tale piano verrà  poi verificata da una commissione istituita presso l’ente bilaterale di settore. E’ inoltre prevista la nomina di due tutor, ovvero il tutor dell’utilizzatore sul luogo di lavoro e il tutor dell’agenzia.

La nuova normativa prevede che ciascuna agenzia non puಠassumere un numero di apprendisti superiore ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con un massimo di tre in caso di assenza di assunzioni a tempo indeterminato. E’ inoltre previsto un obbligo di conferma in servizio a tempo indeterminato pari al 60% del totale degli apprendisti in formazione, in riferimento alle assunzioni dell’Agenzia e dell’utilizzatore, oppure del 50% a in riferimento alle sole assunzioni da parte dell’Agenzia.