Con la Legge 30 del 2003, in Italia èstato introdotto un importante contratto di lavoro stipulabile da parte dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Trattasi, nello specifico, dell’assunzione di giovani con contratto da apprendista professionalizzante per qualsiasi settore dell’attività economica. In questo modo il giovane puಠacquisire una qualifica con la formazione-lavoro che porta alla maturazione di competenze di base, comprese quelle tecniche e professionali.
L’assunzione del giovane con contratto di apprendistato professionalizzante, grazie al Decreto Legge numero 112 del 2008, gode di tutta una serie di agevolazioni e di semplificazioni di natura burocratica. Innanzitutto, prima dell’assunzione come apprendista, èstata abrogata la visita sanitaria.
► NOVITA’ LEGGE STABILITA’ SUL LAVORO
Non èpi๠prevista, inoltre, la comunicazione all’ufficio di collocamento di quegli apprendisti che avevano conseguito la qualifica, ed anche le informazioni che bisognava dare alla famiglia. L’abrogazione vale anche per quella comunicazione dei dati dell’apprendista da fornire entro un termine di trenta giorni dalla data della sua assunzione.
► FORMAZIONE ED ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 30
Per il completamento del periodo massimo previsto per l’apprendistato, i periodi sono tra loro cumulabili cosଠcome prevede la normativa in vigore. In particolare, la cumulabilità vale per pi๠periodi di apprendistato con diversi datori di lavoro a patto che le interruzioni non superino i dodici mesi, e che l’apprendistato sia svolto nello stesso settore economico. Le disposizioni in merito sono quelle che si trovano nella Legge numero 25 del 1995 che non sono state oggetto di abrogazione con il Decreto Legislativo numero 276 del 2003.
L’assunzione del giovane con contratto di apprendistato professionalizzante, grazie al Decreto Legge numero 112 del 2008, gode di tutta una serie di agevolazioni e di semplificazioni di natura burocratica. Innanzitutto, prima dell’assunzione come apprendista, èstata abrogata la visita sanitaria.
► NOVITA’ LEGGE STABILITA’ SUL LAVORO
Non èpi๠prevista, inoltre, la comunicazione all’ufficio di collocamento di quegli apprendisti che avevano conseguito la qualifica, ed anche le informazioni che bisognava dare alla famiglia. L’abrogazione vale anche per quella comunicazione dei dati dell’apprendista da fornire entro un termine di trenta giorni dalla data della sua assunzione.
► FORMAZIONE ED ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 30
Per il completamento del periodo massimo previsto per l’apprendistato, i periodi sono tra loro cumulabili cosଠcome prevede la normativa in vigore. In particolare, la cumulabilità vale per pi๠periodi di apprendistato con diversi datori di lavoro a patto che le interruzioni non superino i dodici mesi, e che l’apprendistato sia svolto nello stesso settore economico. Le disposizioni in merito sono quelle che si trovano nella Legge numero 25 del 1995 che non sono state oggetto di abrogazione con il Decreto Legislativo numero 276 del 2003.