Il progetto deve essere puntualmente descritto nel contratto e deve necessariamente essere collegato funzionalmente ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile, anch’esso indicato nel contratto. Inoltre, deve descrivere l’attività svolta dal collaboratore ai fini del raggiungimento del risultato finale.
Riguardo al risultato finale, il legislatore intende per tale una modificazione della realtà materiale che il collaboratore si impegna a realizzare in un determinato arco temporale, quindi ad esempio lo sviluppo di un software e non l’attività destinata alla sua gestione, oppure l’ideazione di un’apposita scenografia e non il mero allestimento del palco.
La normativa prevede inoltre che il progetto non puಠconsistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Al riguardo, in particolare, èstabilito che il progetto deve necessariamente distinguersi dalle attività rientranti nel normale ciclo produttivo dell’impresa, andando a costituire un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa. Inoltre, deve essere caratterizzato da un’autonomia di obiettivi e contenuti.
Il progetto, inoltre, non puಠcomportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, intendendosi per tali quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito di volta in volta dal committente senza alcun margine di autonomia del collaboratore, o ripetitivi, ossia tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo da parte del committente (come ad esempio nel caso del cameriere o del barista).