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Contratto a progetto

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Il fulcro del contratto a progetto èproprio il concetto di “progetto”, nato e definito con la legge Biagi. Il co.co.pro., infatti, ècolui che èassunto da un datore di lavoro con lo scopo di svolgere e portare a termine uno o pi๠progetti, il cui contenuto e i cui confini devono essere indicati con precisione nel contratto sottoscritto da ambo le parti (in quanto, per legge, esso deve assumere la forma scritta).

Quella del collaboratore, per usare i corretti termini giurisprudenziali, èun’obbligazione di risultato (come per i professionisti) e non di mezzi (come per i dipendenti): questo significa che il co.co.pro. deve portare a termine il progetto affidatogli nei tempi e con i mezzi da lui stesso scelti in assoluta autonomia.


Questo demarca la principale differenza con i lavoratori subordinati: mentre questi ultimi sono tenuti, normalmente, a lavorare tot ore per X giorni e non ha rilevanza “quanto” lavoro concretamente eseguono, il collaboratore a progetto deve ottenere dei risultati precisi e determinati, e non riveste molta importanza il tempo occorrente per conseguirli. àˆ lo stesso collaboratore, come detto, che sceglie quanto e quando lavorare al fine di ottenere il risultato prefissato.

Questo, perlomeno, in linea di principio: la realtà  ènormalmente molto diversa. Dato che il collaboratore a progetto deve operare solitamente all’interno della struttura aziendale del datore di lavoro, necessariamente egli dovrà  coordinarsi con i dipendenti e con gli altri eventuali collaboratori.


Le modalità  di questo rapporto di coordinazione devono essere indicate a loro volta nel contratto, ma in genere la conclusione èche il collaboratore deve seguire orari e giornate di lavoro nè pi๠nè meno di un comune dipendente, senza averne perಠi relativi diritti (ferie, straordinari, festività  eccetera).

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