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Contratto di inserimento

Introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con la famosa “legge Biagi”, il contratto di inserimento ha sostituto il precedente contratto di formazione e lavoro, di cui riprende buona parte della filosofia di base.

L’idea èquella secondo cui l’impresa offre al lavoratore di acquisire una base di esperienza che gli sarà  utile nella sua successiva carriera lavorativa.


In questo senso, il corrispettivo che il lavoratore riceve per la sua prestazione non èdato solo dallo stipendio ma anche dalla formazione che egli riceve quotidianamente sul luogo di lavoro, e questo giustifica la presenza di uno stipendio ridotto rispetto a quello che riceverebbe ordinariamente per quelle mansioni (fino ad un massimo di due livelli inferiori).

La formazione a favore del lavoratore viene programmata attentamente fin dall’inizio: all’atto dell’assunzione, infatti, l’azienda indicherà  per iscritto il percorso formativo che sarà  riservato al dipendente.

Il lavoratore deve essere un soggetto di scarsa esperienza oppure con notevoli difficoltà  ad entrare o rientrare nel mondo del lavoro: perciಠla legge stabilisce che questo contratto puಠessere firmato solo da un giovane dai diciotto ai ventinove anni, o fino ai trentadue se si tratta di un disoccupato di lungo corso, oppure abbia pi๠di cinquant’anni o sia gravato da un handicap fisico o mentale.


Il nome della tipologia di contratto fa presupporre che al termine del rapporto seguirà  un inserimento definitivo nella struttura aziendale secondo la normale tipologia del lavoro subordinato; ma in realtà  non esiste nessun obbligo in tal senso a carico dell’azienda.

La durata del contratto di inserimento puಠvariare dai nove ai diciotto mesi; non èmai rinnovabile, ma la durata puಠessere prorogata fino ad arrivare al limite massimo di diciotto mesi.

In caso di violazioni da parte del datore, la legge impone l’assunzione a tempo indeterminato.