La legge che regola il contratto di locazione per gli immobili ad uso abitativo èla num. 431 del 1998, che rappresenta l’ultima riforma nel campo della regolamentazione dei canoni per locazioni ed affitti.
Tale legislazione si èoccupata in primo luogo di distinguere i contratti di locazione in due principali tipologie:
- contratti liberi
- contratti tipo, ovvero quelli chiamati a canone concordato
I contratti liberi hanno la caratteristica di essere un tipo di accordo con grande libertà contrattuale, infatti in base alla legge, le parti possono decidere liberamente le condizioni del rapporto di locazione, ovvero possono accordarsi sugli aspetti inerenti il canone di locazione, e il deposito cauzionale, alla sola condizione che tutti gli accordi vengano citati nel contratto.
L’unico vincolo imposto dalla legge èla durata del contratto, che non puಠessere inferiore ai 4 anni e puಠessere rinnovato tacitamente per ulteriori 4 anni.
La legge attribuisce al locatore la possibilità di inoltrare la disdetta al locatario, nel rispetto perಠdi tre precise condizioni stabilite dall’art. 3 comma 1 legge 431/98.
Le condizioni valide per la disdetta si verificano quando
- il locatore vuole destinare l’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale a partenti entro il secondo grado, che possono essere anche il coniuge, i genitori, i figli
- il locatore èuna società o ente pubblico che persegue scopi sociali, assistenziali, culturali, cooperative o di culto e ha necessità Â dell’immobile per l’esercizio delle proprie attività
- il conduttore dispone di un alloggio libero e idoneo nello stesso comune dell’immobile che ha preso in locazione
Alla base dei contratti liberi regolati dalla legge del 1998 n, 431 c’èil presupposto del canone libero, infatti esso puಠessere stabilito in base agli accordi tra locatore e conduttore e puಠessere aggiornato su base annuale in misura del 100% dell’indice pubblicato dall’ISTAT sui prezzi al consumo che vengono stabiliti per le famiglie, gli operai e gli impiegati.