Il sito di Agenzia Lavoro riepiloga tutte le possibili novità contrattuali e spiega anche quali sono i termini del contratto di lavoro accessorio che si paga tramite i voucher. Riportiamo di seguito le caratteristiche del contratto.Â
da Agenzia Lavoro
Le prestazioni occasionali accessorie sono attività lavorative che danno luogo a compensi complessivi, con riferimento a tutti i committenti, non superiori a settemila euro nel corso dell’anno civile e non superiore a due mila euro con riferimento al singolo committente imprenditore o professionista.
Possono essere svolte per qualsiasi tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del compenso economico sopra individuato.
Prestazioni occasionali accessorie possono essere rese anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile.
Con specifico riguardo alle attività agricole non costituiscono in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Il compenso tramite i voucher
Per ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio, il datore di lavoro (beneficiario della prestazione) acquista esclusivamente con modalità telematiche uno o pi๠carnet di buoni (voucher).
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario. Tale compenso èesente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Il concessionario provvede al pagamento del buono al lavoratore che lo presenti, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettuando il versamento per suo conto dei contributi per i fini previdenziali ed assicurativi contro gli infortuni, nonchè trattenendo una percentuale del valore nominale del buono a titolo di rimborso spese.
Normativa di riferimento
- Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 48-50