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Il contratto di lavoro intermittente spiegato da Agenzia Lavoro

Dopo aver preso visione delle caratteristiche di due contratti di lavoro particolari, la collaborazione organizzata dal committente e il contratto accessorio, passiamo a vedere tramite Agenzia Lavoro, le specifiche del contratto di lavoro intermittente.

da Agenzia Lavoro

Definizione

E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne puಠutilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo, anche con riferimento alla possibilità  di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Presupposti:

1. oggettivo: deve essere previsto nel contratto collettivo, anche aziendale, applicato dal datore di lavoro. In mancanza, i casi di utilizzo sono individuati con decreto ministeriale;

2. soggettivo: puಠessere concluso esclusivamente con soggetti con meno di 24 anni di età , purchè le prestazioni siano svolte entro il 25° anno, e con pi๠di 55 anni.

NB! Il contratto di lavoro intermittente èammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale contingentamento non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Caratteristiche

Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente:

  • con obbligo di disponibilità : il lavoratore èobbligato a restare disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso èriconosciuta al lavoratore una indennità  mensile di disponibilità  determinata dai contratti collettivi. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità , sia nel caso contrario, non ètitolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità  di disponibilità . In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto.
  • senza obbligo di disponibilità : il lavoratore èlibero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività . In tal caso il lavoratore avrà  diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate.

Il lavoratore intermittente non deve comunque ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità  di mansioni svolte.

Divieti

Il contratto di lavoro intermittente èvietato:

  • per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • per svolgere le stesse mansioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati oggetto di licenziamenti collettivi, di sospensione o di riduzione di orario;
  • per le aziende che non sono in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Obblighi di comunicazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata del lavoratore. Sono previste modalità  di comunicazione telematica.

Normativa di riferimento

D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 13-18