La riforma dei contratti di lavoro ha introdotto delle novità anche per il contratto part time che potrà essere usato dai lavoratori anche in alternativa al congedo parentale o in presenza di gravi malattie del lavoratore o dei suoi famigliari. Concentriamoci quindi proprio sulla trasformazione del contratto di lavoro part time.Â
Rispetto alla legislazione precedente ècambiata la funzione di questo contratto anche se l’impianto di base resta inalterato. In pratica rispetto alla legislazione precedente si spiega che il lavoratore che rifiuti una riduzione dell’orario di lavoro fino alla stipula di un nuovo contratto a tempo parziale, non fornisce con questo rifiuto una motivo valido per il licenziamento.
Il contratto part-time, invece, rappresenta una nuova opportunità in alternativa al congedo parentale che spetta ai genitori lavoratori fino al compimento di 12 anni del bambino.  I genitori lavoratori possono chiederlo una sola volta, nel corso dei primi 12 anni di vita del bambino in cui èprevisto il congedo parentale prima erano 8 ma adesso questo tempo èstato esteso. Si puಠchiedere una riduzione massima di orario pari al 50%. In questo caso, il part time dura per un periodo corrispondente al congedo parentale e fino ad un massimo di 10 mesi complessivi per i due genitori, con un massimo di 6 mesi a testa.
I lavoratori hanno il diritto alla trasformare il contratto in part time e in ogni caso deve essere sempre chiaro e scritto il montante ore e se si tratta di un part time orizzontale, verticale o misto. La trasformazione di un full time in part time si puಠchiedere anche in presenza di patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, che comportano una ridotta capacità lavorativa. Poi, a richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro ètrasformato nuovamente a tempo pieno.
Hanno priorità nella trasformazione del contratto a tempo parziale anche coloro che:
- hanno un figlio, il coniuge o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative, oppure quando a un soggetto convivente con il lavoratore èriconosciuta la totale e permanente inabilità lavorativa o l’invalidità al 100%;
- hanno un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.