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Novità  contratti a progetto dopo riforma del lavoro

I contratti di lavoro a progetto rientrano tra le tipologie di contratti modificate dal testo della riforma del lavoro, presentato nei giorni scorsi dal ministro del Welfare Elsa Fornero e dal premier Mario Monti.

Anche in questo caso, cosଠcome per le modifiche apportate alla disciplina relativa ai contratti stipulati con lavoratori aventi partita Iva, l’obiettivo èquello di smascherare rapporti di lavoro subordinati e duraturi che in realtà  vengono identificati come mere collaborazioni.

CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO PRE-RIFORMA

Tale obiettivo viene perseguito anzitutto stabilendo che l’oggetto del progetto non puಠessere uguale all’oggetto sociale dell’impresa e del fine perseguito dalla stessa, in quanto tale ipotesi lascerebbe supporre l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente. Per tale motivo, dunque, lo scopo del progetto d’ora in avanti dovrà  essere ben definito e circoscritto, non potendo essere contemplato in modo generico come spesso accadeva prima e non deve assolutamente consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale.

A tal fine, dunque, la riforma del lavoro ha modificato la lettera b) dell’art. 62 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (“indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto“) con la seguente dicitura: “descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire“. Il testo della riforma precisa inoltre che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità  del contratto a progetto, in caso contrario si verifica la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

NOVITà€ CONTRATTUALI GOVERNO MONTI

Altra modifica riguarda poi il comma 2 dell’articolo 67, la cui nuova formulazione prevede la possibilità  per le parti di recedere prima della scadenza del termine per giusta causa, nonchè la possibilità  per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora emergano profili di inidoneità  professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto e la possibilità  per il collaboratore di recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, sempre che tale facoltà  sia prevista nel contratto individuale di lavoro.

Le modifiche apportate alla disciplina dei contratti a progetto hanno validità  per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della riforma.