I consulenti del lavoro hanno rivolto un interpello al Ministero del Lavoro per sapere se il contratto a chiamata con tutti i suoi limiti rispetto alle giornate di lavoro prestate massime in tre anni, si puಠusare senza questi vincoli in alcuni settori. La risposta èstata affermativa ed ecco la precisazione.Â
Il limite quantitativo per i contratti di lavoro a chiamata non si applica nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. I consulenti del lavoro hanno quindi chiesto al ministero, con l’interpello del 7 novembre 2014, se l’eccezione indicata si riferisca al CCNL applicato ai lavori intermittenti o se la non applicazione dei vincoli temporali èlegata al codice ATECO dei datori di lavoro.
Il ministero per prima cosa ha ribadito quali sono i vincoli temporali per un lavoro a chiamata: l’instaurazione del lavoro intermittente èconsentita per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari successivi al 28 giugno 2013. Se si superasse questo limite, il superamento comporterebbe la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo indeterminato.
Il limite quantitativo tuttavia non si applica in questi due casi:
- quando i datori di lavoro siano iscritti alla Camera di Commercio con il codice di attività Ateco 2007 corrispondente ai settori del turismo dei pubblici esercizi e dello spettacolo;
- oppure quando pur non rientrando nel codice Ateco corrispondente ai settori suddetti, svolgano attività proprie di tali settori applicando i relativi contratti collettivi.
Il dubbio da chiarire riguarda allora i rapporti di lavoro che pur essendo regolati da CCNL dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, non siano riconducibili ad attività proprie del settore.