Al riguardo, in particolare, la norma stabilisce che questo non puಠessere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività dai contratti collettivi nazionali per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
In altre parole, dunque, il compenso minimo del collaboratore a progetto deve essere individuato sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva per i rapporti di lavoro subordinato. Nel caso in cui il progetto oggetto dal contratto non possa essere associato ad una specifico contratto collettivo nazionale, il committente dovrà garantire un compenso non inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi del settore di riferimento per le figure professionali con competenza ed esperienza analoghe a quelle del collaboratore a progetto.
Sempre riguardo al compenso dei collaboratori a progetto, la circolare del Ministero del Lavoro n. 29 dell’11 dicembre 2012 ha chiarito che il riferimento normativo èalle “retribuzioni minime”, cioèai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva, e non a tutte le voci retributive eventualmente previste da tali contratti.
La stessa circolare precisa inoltre che con riferimento ai contratti a progetto l’assoggettamento contributivo èlegato alle somme effettivamente erogate al collaboratore, a prescindere da una valutazione di congruità delle stesse.