A fronte di cià², dunque, il personale ispettivo potrà procedere alla riqualificazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, informando al contempo i competenti istituti di previdenza, qualora non ravvisi nel contratto uno specifico progetto, oppure nel caso in cui questo sia presente ma non abbia le caratteristiche indicate dalla normativa di riferimento.
Nel caso in cui, invece, il personale ispettivo dovesse ravvisare l’esecuzione da parte del collaboratore a progetto di prestazioni non in maniera autonoma ma secondo modalità simili a quelle dei lavoratori subordinati, opera solo una presunzione relativa di subordinazione, con possibilità del committente di dimostrare in giudizio la genuinità della collaborazione.
Al riguardo èbene precisare che la legge non preclude la possibilità che il lavoratore svolga le medesime attività dei lavoratori dipendenti, quello che conta e che le svolga con modalità operative completamente differenti. Pertanto, la presunzione opera anche nel caso in cui il collaboratore a progetto svolga attività diverse ma con le medesime modalità dei lavoratori subordinati. Tale presunzione non si applica invece per le prestazioni di elevata professionalità , la cui disciplina èrimandata alla contrattazione collettiva nazionale.
La trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene anche nel caso in cui il contratto di collaborazione sia stato stipulato in relazione ad attività per le quali tale tipologia contrattuale risulta inapplicabile (si veda “contratto a progetto inapplicabile per alcuni lavori“)