Ci sono dei casi in cui il lavoro intermittente o a chiamata non puಠessere usato quale forma contrattuale. In questi casi risulta illegittimo riferirsi a tale contratto.Â
- per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si èproceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223), che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- presso unità produttive nelle quali èoperante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare l’articolo 28 del Decreto legislativo n. 81/2008.
Il ministero del lavoro con la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016 ha fornito dei chiarimenti rispetto all’uso del contratto intermittente. Ha fatto presente che non èpossibile ricorrere a questa tipologia contrattuale se il contratto èvietato dalla contrattazione collettiva di categoria. A meno che non ci sia un’individuazione precisa delle esigenze produttive.
Il ministero ha fatto tutti i chiarimenti a seguito d una richiesta di parere della Direzione territoriale del lavoro di Trieste e Gorizia, spiegando che se manca l’individuazione delle ragioni e delle esigenze produttive, èillegittimo fare ricorso a questa tipologia di contratto vietata sia dal CCNL sia dalle parti sociali.