In tema di co.co.pro, ricordiamo, la normativa attualmente in vigore prevede che tale tipologia contrattuale debba riferirsi unicamente ad un progetto specifico collegato ad un risultato finale che si intende perseguire. Il progetto deve inoltre essere descritto nel contratto e deve essere obiettivamente verificabile.
Sempre riguardo alle caratteristiche del progetto, la legge stabilisce che questo non puಠconsistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale, in quanto deve essere caratterizzato da un’autonomia di obiettivi e contenuti. Ne deriva quindi che il progetto non puಠcomportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi, ossia caratterizzati dalla semplice esecuzione di quanto impartito di volta in volta da datore di lavoro, o ripetitivi, ossia consistenti nella mera ripetizione di un’attività che non necessita pi๠quindi di istruzioni da parte del committente.
La circolare indica inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una serie di attività che risultano difficilmente inquadrabili nell’ambito di un rapporto di collaborazione a progetto e in relazione alle quali il personale ispettivo dovrà ricondurre nell’ambito della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, con i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale.
L’elenco indicato nella circolare comprende: addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici; addetti alle agenzia ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; manutentori; magazzinieri; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi e bevande; muratori; prestazioni rese nell’ambio di call center per servizi in bound.