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Contratto di somministrazione a termine senza causale

E’ stato finalmente firmato il decreto attuativo della norma contenuta nel decreto legislativo 24/2012 che, nel recepire la direttiva comunitaria 104/2008, prevede la possibilità  di stipulare un contratto di somministrazione a tempo determinato, con riferimento alla categoria dei lavoratori svantaggiati, senza la necessità  di indicare la causale che giustifica l’apposizione di un termine.

In altre parole, dunque, in tal caso il termine apposto al contratto sarà  valido anche qualora non dovessero essere indicate le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie negli altri casi in cui viene stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato.


La possibilità  di non indicare la causale, come sopra anticipato, riguarda esclusivamente i lavoratori cosiddetti svantaggiati, intendendosi per tali i soggetti che rientrano in tre specifiche categorie: coloro che non hanno un impiego retribuito da almeno sei mesi; coloro che non sono in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale; coloro che sono in uno dei settori economici in cui èstata rilevata una disparità  di trattamento tra uomo e donna che supera di almeno il 25% la disparità  media uomo donna in tutti i settori economici italiani.

La platea dei soggetti svantaggiati comprende inoltre: le persone con pi๠di 50 anni di età ; gli adulti che vivono con almeno una persona a carico; i membri di minoranze linguistiche che abbiano la necessità  di consolidare le proprie esperienze professionali per migliorare le possibilità  occupazionali; coloro che percepiscono l’indennità  di disoccupazione ordinaria da almeno sei mesi; coloro che percepiscono ammortizzatori sociali da almeno sei mesi. A questi bisogna poi aggiungere tutti gli altri casi indicati dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.