L’ipotesi pi๠accreditata riguarderebbe l’introduzione di un cosiddetto “contratto unico“, anche se a riguardo le proposte arrivate dai diversi schieramenti politici prevedono diverse alternative.
► NOVITà€ LEGGE STABILITà€ SUL LAVORO
La proposta del senatore giuslavorista Pietro Ichino prevede solo per i nuovi assunti un unico tipo di contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il contratto a tempo determinato potrà ancora essere stipulato per i lavoratori a termine, i co.co.co. e i collaboratori a progetto sopra i 40.000 euro annui. Sul fronte dei licenziamenti tale proposta prevede la mancata applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in quanto il licenziamento sarebbe possibile per motivi organizzativi e tecnici, con conseguente corresponsione al lavoratore di un’indennità commisurata al numero di anni di lavoro. Il reintegro nel posto di lavoro sarebbe possibile solo in caso di licenziamento discriminatorio.
► POSSIBILE MODIFICHA ARTICOLO 18 STATUTO DEI LAVORATORI E REDDITO MINIMO
La proposta del senatore Paolo Nerozzi e ispirata dagli economisti Tito Boeri e Pietro Garibaldi prevede l’assunzione tramite un contratto unico sempre a tempo indeterminato nell’ambito del quale èprevista una fase di inserimento della durata di tre anni, durante i quali èpossibile il licenziamento per giusta causa senza reintegro nel posto di lavoro e con la corresponsione di un’indennità monetaria al lavoratore. Trascorsi i tre anni si applicano invece le disposizioni contenute nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La terza proposta èinvece firmata da un’ottantina di parlamentari democratici, tra cui figura in prima linea l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, e prevede un “contratto unico di inserimento formativo”, ossia un contratto a tempo indeterminato preceduto da una prima fase della durata di tre anni, simile ad un periodo di prova, durante la quale èpossibile il licenziamento con obbligo di preavviso. Trascorsi i tre anni scatta l’assunzione a tempo indeterminato e la conseguente applicazione delle norme contenute nell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.