In particolare, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI posto a carico dei datori di lavoro èpari all’1,61% della retribuzione imponibile.
Al riguardo, infatti, la legge stabilisce che al finanziamento dell’indennità concorrono i contributi previsti dagli artt. 12 e 28 della legge n. 160/75, ovvero l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, pari all’1,30% della retribuzione imponibile, e la percentualizzazione del contributo base dovuto per tale assicurazione, pari allo 0,01% della retribuzione imponibile. L’aliquota dell’1,31% cosଠdeterminata deve essere incrementata di un ulteriore 0,30% ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/78
Il contributo addizionale, dovuto solo dai datori di lavoro con riferimento ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, comporta invece un contributo addizionale pari all’1,40%. Ne deriva quindi che in tal caso il contributo posto a carico del datore di lavoro sarà pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile.
Al riguardo esistono perಠdelle eccezioni, in quanto il contributo addizionale non èdovuto in caso di assunzione per sostituzione di un lavoratore assente, per i lavoratori stagionali, per gli apprendisti e per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Infine, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, compreso il caso di interruzione di un rapporto di apprendistato.