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Contributi ASpI e mini ASpI

La riforma del lavoro (legge 92/2012) stabilisce per il finanziamento dell’ASpI, ovvero l’indennità  giornaliera spettante a coloro che sono rimasti senza posto di lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà , l’obbligo di versamento di tre diverse tipologie di contributi: il contributo ordinario, il contributo addizionale e il contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.

In particolare, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità  ASpI e mini ASpI posto a carico dei datori di lavoro èpari all’1,61% della retribuzione imponibile.


Al riguardo, infatti, la legge stabilisce che al finanziamento dell’indennità  concorrono i contributi previsti dagli artt. 12 e 28 della legge n. 160/75, ovvero l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, pari all’1,30% della retribuzione imponibile, e la percentualizzazione del contributo base dovuto per tale assicurazione, pari allo 0,01% della retribuzione imponibile. L’aliquota dell’1,31% cosଠdeterminata deve essere incrementata di un ulteriore 0,30% ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/78

Il contributo addizionale, dovuto solo dai datori di lavoro con riferimento ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, comporta invece un contributo addizionale pari all’1,40%. Ne deriva quindi che in tal caso il contributo posto a carico del datore di lavoro sarà  pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile.

Al riguardo esistono perಠdelle eccezioni, in quanto il contributo addizionale non èdovuto in caso di assunzione per sostituzione di un lavoratore assente, per i lavoratori stagionali, per gli apprendisti e per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Infine, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, compreso il caso di interruzione di un rapporto di apprendistato.