In particolare, al Ministero èstato chiesto se tale contributo debba o meno essere applicato anche con riferimento ai lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo determinato, nonchè ai lavoratori somministrati in mobilità assunti con contratto di lavoro a termine, andando cosଠa riconprendere tali ipotesi nei casi di esenzione previsti dal comma 29, lett. b) dell’art.2 della Legge n. 92/2012.
Ebbene, nel rispondere a tale quesito il Ministero del Lavoro ha ricordato anzitutto i casi di esenzione indicati dal comma 29, lett. b) dell’art.2 della Legge n. 92/2012, ovvero: lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonchè, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi๠rappresentative; dagli apprendisti; dai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Pertanto, non essendo ricompresa in tale elenco l’ipotesi del contratto di somministrazione, in tal caso il contributo addizionale risulta dovuto, fatta eccezione per il caso in cui il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni sopra indicate. Stessa cosa vale anche nel caso dei lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.