L’unico ostacolo a tale rimborso potrebbe arrivare dall’eventuale decisione della cassa di previdenza di proseguire sulla via del contenzioso al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad applicare la suddetta ritenuta, pretesa che tra le altre cose era stata accordata dalla sentenza di primo grado.
Nel caso in esame, in particolare, i giudici della Cassazione hanno accolto la sentenza della Corte d’appello di Torino che riconosceva il diritto di un commercialista pensionato ad ottenere il rimborso di alcune trattenute, tra cui quelle applicate a partire dal 1° gennaio 2007 a titolo di contributo di solidarietà .
I giudici della Suprema Corte, nel motivare la loro decisione, hanno richiamato il contenuto della sentenza n. 25212/2009, secondo la quale in materia di trattamento previdenziale gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili.
Atti di questo tipo sono pertanto incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” stabilito in base alle “anzianità già maturate” che concorrono a determinare il trattamento stesso e che pertanto vanno ad intaccare la convinzione e l’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di ammontare proporzionale alla quantità dei contributi versati.