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Contributo di solidarietà  commercialisti illegittimo

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2750/2013 ha dichiarato illegittima la norma contenuta nella Finanziaria 2007 che prevede il prelievo di un contributo di solidarietà  a carico dei commercialisti in pensione a partire dal 1° gennaio 2007, ne deriva quindi che i soggetti interessati possono procedere con la richiesta di rimborso al fine di ottenere la restituzione delle somme eventualmente versate in osservanza di tale norma.

L’unico ostacolo a tale rimborso potrebbe arrivare dall’eventuale decisione della cassa di previdenza di proseguire sulla via del contenzioso al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad applicare la suddetta ritenuta, pretesa che tra le altre cose era stata accordata dalla sentenza di primo grado.


Nel caso in esame, in particolare, i giudici della Cassazione hanno accolto la sentenza della Corte d’appello di Torino che riconosceva il diritto di un commercialista pensionato ad ottenere il rimborso di alcune trattenute, tra cui quelle applicate a partire dal 1° gennaio 2007 a titolo di contributo di solidarietà .

I giudici della Suprema Corte, nel motivare la loro decisione, hanno richiamato il contenuto della sentenza n. 25212/2009, secondo la quale in materia di trattamento previdenziale gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento che sia già  determinato in base ai criteri ad esso applicabili.

Atti di questo tipo sono pertanto incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” stabilito in base alle “anzianità  già  maturate” che concorrono a determinare il trattamento stesso e che pertanto vanno ad intaccare la convinzione e l’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione di ammontare proporzionale alla quantità  dei contributi versati.