A chiarirlo èstato il Ministero del Lavoro che, dopo aver consultato i suoi tecnici, ha affermato che il comma 31 dell’articolo 2 della legge 92/2012 si applica solo alle imprese e non anche alle famiglie.
Il chiarimento del Ministero del Lavoro èarrivato dopo che l’associazione Assindatcolf aveva sollevato il problema sottolineando come la nuova “tassa sul licenziamento” rappresentasse un onere eccessivo per le famiglie e lanciando l’allarme sulle conseguenze della nuova norma, che con ogni probabilità avrebbe provocato una riduzione delle assunzioni di lavoratori domestici.
Il Ministero del Lavoro, contrariamente a quanto si era ipotizzato nei giorni scorsi, ha spiegato che per far decadere l’obbligo di versamento dei contributi nei confronti delle famiglie italiane non serve alcuna modifica legislativa, in quanto i tecnici del Ministero stesso hanno verificato che la misura non si applica alle famiglie ma solamente alle imprese.
In caso di licenziamento, dunque, il contributo ASpI e mini-ASpI dovrà essere versato esclusivamente dai datori di lavoro domestici non privati che licenziano un loro dipendente per cause non riconducibili alla volontà di quest’ultimo.