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Criteri di gestione dell’impresa insindacabili dal giudice

I criteri di gestione dell’impresa, compresa l’ipotesi di un cambiamento organizzativo che implichi la riduzione della forza lavoro con conseguente licenziamento di una parte dei dipendenti, sono espressione della libertà  di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, pertanto non possono essere sindacati dal giudice.

A quest’ultimo spetta invece il compito di compiere un controllo sulla reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, attraverso un’idonea valutazione delle prove.


A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 579 dell’11 gennaio 2013, con la quale èstato rigettato il ricorso di una lavoratrice avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, aveva rigettato la richiesta di illegittimità  del licenziamento.

La lavoratrice, dipendende di una Società  Cooperativa a responsabilità  limitata presso cui prestava servizio di assistenza agli anziani, affermava che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto legittimo il licenziamento per riduzione del personale pur in presenza del medesimo numero di anziani da assistere e, quindi, senza alcuna riduzione dell’attività .

La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto irrilevanti le considerazioni della lavoratrice in merito alla mancata riduzione dell’attività  o sull’impiego di altra forza lavoro costituita da soci lavoratori, in quanto come sopra anticipato si tratta di decisioni affidate alla libera iniziativa imprenditoriale.