A quest’ultimo spetta invece il compito di compiere un controllo sulla reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, attraverso un’idonea valutazione delle prove.
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 579 dell’11 gennaio 2013, con la quale èstato rigettato il ricorso di una lavoratrice avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, aveva rigettato la richiesta di illegittimità del licenziamento.
La lavoratrice, dipendende di una Società Cooperativa a responsabilità limitata presso cui prestava servizio di assistenza agli anziani, affermava che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto legittimo il licenziamento per riduzione del personale pur in presenza del medesimo numero di anziani da assistere e, quindi, senza alcuna riduzione dell’attività .
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto irrilevanti le considerazioni della lavoratrice in merito alla mancata riduzione dell’attività o sull’impiego di altra forza lavoro costituita da soci lavoratori, in quanto come sopra anticipato si tratta di decisioni affidate alla libera iniziativa imprenditoriale.