Novità in vista per il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) che ha introdotto dei cambiamenti relativamente ai contratti a termine: la novità consiste nell’introduzione di un regime transitorio per quanto concerne le regole legate ai contratti già in essere alla data del 14 luglio 2018.Â
Questi contratti potranno essere validi fino alla loro naturale scadenza e, fino alla data del 31 ottobre 2018, potranno essere prorogati oppure rinnovati in base alle nuove regole.Â
Quindi i contratti attuali e ancora in essere possono godere del periodo transitorio che terminerà il 31 ottobre 2018 e si applicherà solo ed esclusivamente ai contratti che siano stati sottoscritti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, praticamente il 14 luglio 2018.Â
Tutti i contratti che siano stati stipulati prima del 14 luglio 2018 continueranno dunque ad essere validi fino alla loro naturale scadenza e fino al 31 ottobre potranno essere rinnovati. A partire dal 1° novembre 2018 la nuova regolamentazione verrà applicata anche ai contratti a termine che sono stati stipulati prima della sua entrata in vigore.
Ai nuovi contratti viene invece interamente applicata la disciplina che èstata introdotta dal Decreto Dignità anche per proroghe del contratto.Â
Le regole valgono per tutti i contratti eccezion fatta per il lavoro stagionale: in questo caso i contratti potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle previste condizioni del decreto per esigenze temporanee ed oggettive, vale a dire esigenze sostitutive di altri lavoratori,Â
le esigenze legate agli incrementi temporanei dell’attività ordinaria.
Le condizioni devono essere mantenute in caso di rinnovo del contratto scaduto, anche se tempo inferiore ai dodici mesi o se con la proroga si andranno a superare i dodici mesi.
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