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Deroghe alla presunzione lavoratori con partita Iva

La riforma del lavoro (Legge 92/2012) ha introdotto una presunzione in virt๠della quale le collaborazioni con soggetti titolari di partita Iva, salvo prova contraria del committente, sono considerati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due di tre specifiche condizioni, ovvero: che la collaborazione con il medesimo committente sia superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi; che i corrispettivi percepiti dal medesimo committente costituiscano pi๠dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; che il prestatore abbia la disponibilità  di una postazione fissa di lavoro presso il committente.


Al contempo, tuttavia, sono state previste delle deroghe a tale presunzione. In particolare, la suddetta presunzione non opera in presenza di determinate circostanze, ovvero:
– nel caso in cui la collaborazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità  tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività ;
– qualora la collaborazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 23, relativo alla gestione dei commercianti;
– qualora la collaborazione sia svolta nell’esercizio di attività  professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

Al riguardo si ricorda inoltre che le novità  introdotte dalla riforma del lavoro in tema di collaborazioni con soggetti titolari di partita Iva si applicano ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, quindi a partire dal 18 luglio 2012. Per i rapporti già  in essere sono concessi dodici mesi di tempo per porre in essere gli eventuali aggiustamenti necessari.