Al contempo, tuttavia, sono state previste delle deroghe a tale presunzione. In particolare, la suddetta presunzione non opera in presenza di determinate circostanze, ovvero:
– nel caso in cui la collaborazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività ;
– qualora la collaborazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 23, relativo alla gestione dei commercianti;
– qualora la collaborazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
Al riguardo si ricorda inoltre che le novità introdotte dalla riforma del lavoro in tema di collaborazioni con soggetti titolari di partita Iva si applicano ai rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della legge, quindi a partire dal 18 luglio 2012. Per i rapporti già in essere sono concessi dodici mesi di tempo per porre in essere gli eventuali aggiustamenti necessari.