In tal caso èpossibile ottenere degli sconti sotto forma di deduzioni o detrazioni delle spese sostenute, purchè colui che svolge l’attività professionale direttamente da casa sia titolare di partita Iva.
Per quanto riguarda l’immobile adibito sia ad abitazione che ad ufficio, onde evitare di mettere il contribuente o chi per lui nelle condizioni di dover effettuare un calcolo piuttosto complicato e onde evitare il sorgere di numerosi contenziosi, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.33/E ha precisato che le bollette e le spese di affitto o quelle sulla rendita catastale in caso di immobile di proprietà possono essere dedotte al 50%, a prescindere dall’effettiva percentuale di utilizzo per motivi professionali (articolo 54, comma 3, del TUIR). Per quanto riguarda le spese sulla rendita catastale, la deduzione del 50% èpossibile solo nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile ubicato nello stesso Comune e adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione.
Per quanto riguarda le detrazioni Iva, invece, queste sono possibili in misura variabile a seconda del tipo di spesa solo in relazione ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività lavorativa e limitatamente alla porzione di immobile effettivamente destinata all’esercizio dell’attività professionale. Per poter essere portate in detrazione, inoltre, ènecessario che tali spese siano opportunamente documentate.