Durante tale periodo, inoltre, la lavoratrice non puಠneanche essere sospesa dall’attività lavorativa o posta in mobilità , fermo restando l’ipotesi di cessazione dell’attività aziendale o di sospensione del processo produttivo del reparto in cui la lavoratrice madre svolge la sua attività lavorativa.
Dopo tale premessa, il Ministero del Lavoro ha provveduto a dare una risposta al quesito posto dall’Ordine, affermando che sia la madre lavoratrice che il padre lavoratore possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.
I dubbi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro erano sorti a fronte delle modifiche apportate dalla riforma del Lavoro, che ricordiamo prevede un processo di convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore o dalla lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino.
Al riguardo, dunque, la risposta fornita dal Ministero del Lavoro evidenzia che le novità apportate dalla suddetta riforma non hanno in alcun modo modificato la disciplina previgente riguardo al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione fino al compimento di un anno di età del bambino, in quanto la necessità di convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni deriva solo dalla necessità di accertare che il rapporto che sta per cessare sia effettivamente risolto per volontà della lavoratrice e non per costrizione da parte del datore di lavoro.