Come accade per le madri, anche per i padri queste forme di tutela sono previste dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Congedo di paternità : viene riconosciuto al padre nel caso in cui la madre èdeceduta, nel caso in cui la madre ègravemente malata, in caso si abbandono del neonato da parte della madre e nel caso in cui il neonato sia stato affidato esclusivamente al padre. Tramite il congedo di paternità il padre ha diritto ad un periodo di astensione dal lavoro nei tre mesi successivi al parto, inoltre èprevista la possibilità di usufruire anche dell’astensione nei tre mesi precedenti al parto.
Congedo parentale: la normativa prevede la possibilità per entrambi i genitori di astenersi da lavoro, in alcuni casi anche contemporaneamente, per prendersi cura dei figli. In questo caso il padre e la madre hanno complessivamente diritto ad un periodo di massimo 11 mesi.
Permessi per malattia dei figli: in caso di malattia del figlio i padri lavoratori possono assentarsi dal lavoro per accudirlo in alternativa alla madre.
Permessi per figli disabili: nel caso in cui al bambino sia riconosciuto un “handicap con connotazione di gravità ” al padre viene riconosciuta la possibilità di utilizzare un ulteriore congedo straordinario fino ad un massimo di due anni, nonchèla possibilità di scegliere se possibile la sede di lavoro pi๠vicina al proprio domicilio o di non essere trasferito in altra sede lavorativa senza il proprio consenso.