La norma, in particolare, stabilisce che il lavoratore che ha lavorato presso una determinata azienda per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate precedentemente presso la stessa azienda.
Analogo diritto èriconosciuto anche nei confronti del lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, il quale ha diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
[LEGGI] SOSTITUZIONE LAVORATORE IN SCIOPERO
Lo stesso decreto prevede che per poter esercitare tale diritto il lavoratore deve manifestare in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi, e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto in caso di lavoro stagionale. Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
[LEGGI] DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI LAVORATORI
Per manifestare la propria volontà ad avvalersi del diritto di precedenza, in particolare, il lavoratore deve presentare apposita domanda al centro per l’impiego territorialmente competente. Tale domanda dovrà essere inoltrata anche all’azienda per conoscenza e dovrà contenere i dati del lavoratore, dell’azienda per la quale ci si intende avvalere del diritto di precedenza, l’anno di riferimento dell’esercizio di tale diritto, la data, il luogo e la firma del lavoratore.